ATTESTAZIONE SOA PER I LAVORI EDILI

 

Dal 1° luglio 2023 per importi superiori a 516mila euro

 

Dopo il periodo transitorio di 6 mesi, dal 1° luglio scorso è scattato l’obbligo dell’attestazione SOA per tutti i bonus edilizi con importi superiori a 516 mila euro. Imprese e committenti interessati ad avvalersi dei benefici fiscali sui lavori devono fare i conti con una disciplina. L’attestazione SOA si ottiene dopo la verifica di una lunga serie di requisiti, tra cui l’essere in regola con i versamenti contributivi e previdenziali nonché con le norme in tema di infiltrazioni mafiose, oltre a controlli sulla capacità economica dell’impresa.

 

L’obbligo dell’attestazione SOA è stato introdotto dall’art. 10 bis del D.L. n. 21/2022 al fine di garantire che l’esecuzione degli interventi finalizzati al risparmio energetico e alla riduzione della vulnerabilità sismica, di maggiore rilevanza economica, ammessi ad usufruire del superbonus e dei bonus edilizi minori, sia affidata a imprese che possano dimostrare la propria competenza ed esperienza.

 

Calendario dell’entrata in vigore

Un emendamento alla legge di conversione del decreto Ucraina introduce l’obbligo per le imprese di possedere l’attestazione della qualificazione per categorie di lavori e per classi di importo, finora operante solo nel settore degli appalti pubblici (SOA). Imprese e committenti interessati ad avvalersi dei benefici fiscali sui lavori edilizi di importo superiori a 516.000 euro devono fare i conti con una disciplina che distingue tre periodi:

1)     fino al 31 dicembre 2022 non ci saranno cambiamenti;

2)     dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023 bastava la richiesta della domanda di certificazione SOA;

3)     dal 1° luglio 2023 scatta l’obbligo del possesso della certificazione.

 

Lavori pubblici e privati

Dal 1° luglio l’attestazione SOA (Società organismo di attestazione) è diventata obbligatoria anche nei lavori privati di importo superiore ai 516.000 euro che accedono agli incentivi fiscali con cessione del credito/sconto in fattura, e quelli agevolati con superbonus e agli altri bonus edilizi legati alle riqualificazioni energetiche ed antisismiche; in passato l’obbligo era previsto solo negli appalti pubblici e per i lavori di ricostruzione nelle aree colpite dai terremoti. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n.117 del 20 maggio 2022) della legge n. 51/2022 (di conversione con modificazioni del D.L. n. 21/2022), recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina, diventano quindi operative le nuove misure previste dal Governo in materia di detrazioni fiscali.

 

Ambito di applicazione

L’art. 10 del testo in Gazzetta prevede un nuovo sistema di qualificazione delle imprese per l’accesso ai benefici di cui agli art. 119 e 121 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio).

Il nuovo requisito si applicherà indistintamente a tutti i bonus edilizi per i quali si proceda con sconto in fattura o cessione del credito (art. 121), ossia:

-         superbonus 110%;

-         ecobonus ordinario;

-         bonus casa e sismabonus ordinario;

-         bonus facciate;

-         bonus fotovoltaico ordinario;

-         bonus colonnine di ricarica ordinario;

-         bonus barriere architettoniche 75%.

Unica discriminante sarà l’importo dei lavori complessivi: l’obbligo si applica esclusivamente per importi maggiori di 516.000 euro. A tal riguardo, nella circolare n. 10/E/2023, viene puntualizzato che ai fini della definizione di tale importo non deve essere considerata l’Iva.

L’obbligo di attestazione NON si applica, invece:

û ai lavori già in corso di esecuzione (alla data di entrata in vigore del provvedimento) al 21 maggio 2022;

û ai contratti di appalto o di subappalto stipulati in data anteriore alla data di entrata in vigore della legge in esame (prima del 21 maggio 2022).

 

Requisiti per il rilascio della SOA

La certificazione SOA è l’attestazione abilitante l’impresa a partecipare a gare di appalto aventi ad oggetto l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro (ai sensi dell’articolo 84 co. 1 del Codice appalti). Viene rilasciata, in maniera imparziale e non discriminatoria, da appositi organismi di diritto privato autorizzati dall’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) ed attesta che l’impresa sia in possesso di idonei requisiti in relazione alla categoria di lavorazione che deve essere svolta.

Per il rilascio della qualificazione SOA l’impresa esecutrice deve possedere:

- requisiti di idoneità professionale: i concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i competenti ordini professionali;

- adeguata capacità economica e finanziaria: l’impresa deve detenere un fatturato minimo annuo, idonee dichiarazioni bancarie, fornire informazioni riguardo i propri conti annuali e il fatturato globale;

- adeguate capacità tecniche e professionali: l’operatore economico deve fornire un elenco dei lavori eseguiti negli ultimi cinque anni, indicare i tecnici operanti nell’ambito della propria impresa e i relativi titoli di studio, descrivere le attrezzature tecniche, i materiali e le misure adottate per garantire la qualità dei lavori, misure di gestione ambientale, indicazione riguardo l’organico medio annuo.

E’ necessario, inoltre, l’integrità morale e fiscale: l’esecutore non deve aver commesso delitti, frodi fiscali, crimini, false dichiarazioni, sfruttamento del lavoro minorile.

 

Categorie SOA coerenti con i bonus edili

Secondo quanto chiarito dalla Commissione consultiva di monitoraggio del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici con il documento n. 1 del 20 marzo 2023, ai fini della qualificazione dell’impresa, non è necessaria un’esatta corrispondenza tra categorie SOA e lavori da eseguire ma è sufficiente accertare l’effettivo possesso, da parte dell’impresa, di una professionalità qualificata, intesa come coerenza tecnica fra la natura dei lavori trainanti o prevalenti da eseguire e quelli dimostrati per l’ottenimento dell’attestato di qualificazione.

Pertanto, possono essere considerate idonee e coerenti con i lavori oggetto dei bonus edilizi le seguenti categorie SOA:

- OG1 (Edifici civili e industriali);

- OG2 (Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela);

- OG11 (impianti tecnologici);

- OS6 (Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi);

- OS21 (Opere strutturali speciali);

- OS28 (impianti termici e di condizionamento).

Nel documento, inoltre, viene puntualizzato che non è necessario l’esatto possesso di un attestato nella classifica di importo che sarebbe stata richiesta in un appalto pubblico, ma può essere ritenuto sufficiente anche il solo possesso della prima classifica.

Come specificato nella circolare n. 10/E/2023, nell’ipotesi in cui detti lavori siano affidati in subappalto, la condizione SOA deve essere rispettata:

- dall’impresa appaltatrice, nel caso in cui il valore dell’opera complessiva superi i 516.000 euro;

- dalle imprese subappaltatrici solo qualora le stesse eseguano lavori di importo superiore a 516.000 euro.

 

 

03/07/2023

 

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